Miscellanea | Le ordinanze di polizia.
Il 19 luglio 1852, a pochi giorni dalla inaugurazione della linea Napoli - Gaeta - Terracina, il Ministero degli Interni, diretto dal cav. Salvatore Murena, emanò una prima ordinanza di polizia diretta a sanzionare gli eventuali comportamenti di chiunque intendesse danneggiare o a compromettere la conduttività dei fili telegrafici:
IL DIRETTORE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO, RAMO POLIZIA
Viste le uffiziali partecipazioni dello Stato Maggiore dell'esercito alla immediazione di S.M. il Re (D.G.), circa il prossimo compimento della linea del telegrafo elettro-magnetico di Napoli a Terracina;
Visti gli articolo 4 e 6 delle istruzioni sulla Polizia del 22 gennaio 1817 e l'art. 467 delle leggi penali,
Considerato di esser necessario provvedere efficacemente, con opportune prescrizioni, a che i fili metallici, al cennato servizio telegrafico occorrenti, ed i sostegni di essi, non sieno smossi, o danneggiati;
ORDINA QUANTO SEGUE:
Art. 1. Lungo il cammino dal Real Palazzo per la Darsena, Strada Marinella, ferrovia da Napoli a Capua, poscia Sparanisi, Sessa, S. Agata, Garigliano, Mola, Borgo di Gaeta, Fondi ed Itri, fino a Portella, ed ovunque sono, o possono in prosieguo essere collocati i fili metallici del telegrafo elettro-magnetico, è proibito smuovere il terreno, sotto il quale, in alcuni siti, i mentovati fili si trovano, ed in qualsivoglia modo fare a quelli danneggiamenti, od alle pertiche, cui sono poggiati.
Art. 2. La contravvenzione a quanto ordinato con l'articolo precedente, darà luogo all'immediato arresto, e verrà punita con le pene sancite negli articoli 36 e 39 delle leggi penali. In caso che ne derivino reati più gravi, saranno applicate le altre corrispondenti pene, giusta le citate leggi.
Art. 3. I proprietari ne' fondi de' quali o passano, o son fermati i fili metallici, i guardiani de' Comuni e de' particolari, i guardaboschi, i guardiastrade, e soprattutto le Guardie urbane, tutti sotto la loro più stretta responsabilità, avranno il dovere di vegliare allo adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 1. ed in caso di contravvenzione avranno l'obbligo di subito informarne la pubblica Autorità, per chiarirsi immediatamente i colpevoli, e procedersi con le norme stabilite nell'art. 2. La Guardia di Pubblica Sicurezza nelle sue perlustrazioni, e ne' diversi disimpegni di servizio commessile, è interessata a darsene cura speciale, e procedere occorrendo, a sensi delle proprie attribuzioni.
Art. 4. Lo esatto adempimento di questa Ordinanza, è commesso principalmente, ne' limiti delle rispettive giurisdizioni, a' pubblici uffiziali, ch'esercitano le funzioni della Polizia ordinaria, i quali riceveranno all'uopo le ulteriori istruzioni dalle superiori Autorità gerarchiche locali.
Art. 5. Le Autorità militari sono invitate a prestare il loro concorso, venendone richieste.
L'Ordinanza fu accompagnata da una breve circolare ministeriale che in previsione dell'estensione delle linee telegrafiche all'intero territorio regnicolo, ne anticipò le disposizioni alle Autorità di Polizia superiori delle provincie continentali:
"Polizia Generale - Circolare - Signore - Le mando alcuni esemplari di una Ordinanza di Polizia circa le contravvenzioni in cui si può incorrere danneggiando l'apparecchio occorrente al servizio del telegrafo elettro-magnetico.
Le interesso a disporne la pubblicazione, ed al diffonderne la conoscenza ne' i modi che più trovi opportuni e generali.
Per ora le prescrizioni di questa Ordinanza non riguardano direttamente i luoghi di sua giuristizione, ma potendo lo apparecchio estendervisi sussecutivamente, ho trovato necessario farlene preventiva comunicazione".
Il 14 luglio 1853, su sollecitazione di Alessandro Nunziante, colonello dello Stato Maggiore, all'epoca Direttore del Telegrafo Elettrico, fu emanata una nuova disposizione di Polizia, la n. 8123, per spingere le refrattarie autorità locali ed i proprietari dei fondi ove transitava la linea telegrafica, ad agire con la dovuta tempestività nell'attuare gli interventi di potatura della vegetazione interferente con i fili telegrafici.
L'espansione delle linee a tutte le provincie continentali rese necessario un ulteriore intervento, la circolare ministeriale n. 11195 del 1° ottobre 1856, che rinnovò le disposizioni già emanate in ordine alla conservazione delle linee telegrafiche. I solleciti prima, e le disposizioni di polizia poi, ebbero il fine di far comprendere alle comunità rurali le necessità tecniche di un mezzo il cui funzionamento risultava sconosciuto ai più e, da alcuni visto come una reale minaccia per i raccolti e gli armenti.
"N. 8123 - 14 luglio 1853 - Polizia Generale - Circolare - Signore - Con Ordinanza del 19 luglio scorso anno fu prescritto che i fili metallici occorrenti al telegrafo elettro-magnetico ed i sostegni di essi non fossero nè smossi, nè danneggiati, e l'art. 1° dell'Ordinanza medesima proibiva, con le pene di polizia in caso di contravvenzione, non solo di smuovere il terreno sotto del quale i mentovati fili si trovano, ma anche di fare in qualsivoglia modo danneggiamenti a quelli od alle pertiche, cui sono poggiati.
Ora siccole vien riferito a questo Ministero dal sig. colonnello dello Stato Maggiore presso S.M. (D.G.), Direttore del Telegrafo Elettrico che i rami degli alberi o delle siepi per la loro progressiva vegetazione toccano in molti siti il filo metallico conduttore, lo danneggiano od almeno impediscono la facile trasmissione de' discorsi, io avrei attendermi che, ritenuti i principi nell'ordinanza esperssi, vi si fosse opportunamente perovevduto. Ma poiché le Autorità locali non se ne sono dato alcun pensiero, prescrivo che sieno tostamente recisi i rami medesimi in modo da restar due palmi ( circa 50 cm. N.d.A.) almeno discosti da detto filo, e la interesso di ordinarlo immediatamente ai proprietari de' diversi territori ne' quali passa la linea telegrafica, vegliando però in pari tempo a far curare scrupolosamente un tale adempimento dai Regi Giudici, Sindaci, Capi Urbani, che all'arrivo degli ordini debbono disporne, e non obbliando in avvenire di essere questa vigilanza particolarmente commessa alle loro cure.
Mi attendo sollecito riscontro a questa mia".
Con il progressivo collegamento delle provincie alla rete telegrafica le Intendenze, corrispondenti alle attuali prefetture, resero pubbliche le disposizioni emanate sin dal 1852 dal Ministero degli Interni. Lo strumento comunemente utilizzato fu il "Giornale dell'Intendenza", una pubblicazione provinciale che raccoglieva le circolari governative, le disposizioni di legge, i comunicati dell'Intendenza, edita allo scopo di mantenere informati i cittadini di tutto ciò che in campo politico e amministrativo accadeva.
L'esempio che pubblichiamo è riferito al "Giornale dell'Intendenza della "Terra di Bari" n. 8 dell'agosto 1858, anno in cui la linea telegrafica giunse nelle Puglie. L'articolo è firmato ad interim dal Segreterio Generale dell'Intendenza, Giuseppe de Filippi, avendo l'intendente cessato il proprio servizio: